Art. 22.
(Omissioni di denunce e falsità).

      1. Chiunque omette di presentare la dichiarazione e l'iscrizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro superiore a 10 are cui l'omessa denuncia si riferisce.
      2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 12, dichiara un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro per ogni quintale denunciato in eccedenza.

 

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